Agevolazioni fiscali per lavoro notturno con effetto retroattivo



AGENZIA DELLE ENTRATE
Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010




Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 che trovate in allegato,  l’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno.


L’Agenzia ha chiarito anche la retroattività di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando:

 

  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):

è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:

è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.

  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:

è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.


Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.

  Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 DPR n. 602/1973, 
  all'ufficio periferico dell'Agenzia competente
per il terriotorio di residenza del lavoratore.
 

Va da se che il Caaf CGIL in Viale Fantuzzi a Belluno è già pronto e a disposizione per espletare le dichiarazioni di tutti coloro che ritengono di poter godere di questo beneficio.

P.S.= Luxottica ha già applicato tale aliquota sulle retribuzioni dei propri dipendenti.