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Ricordiamo ai lavoratori che per ottenere chiarimenti ed informazioni relativi al contratto possono rivolgersi ai delegati cgil presso la saletta della RSU durante l'orario della pausa pranzo   

MANIFESTAZIINE NAZIONALE

ipotesi piattaforma CCNL OCCHIALERIA

CCNL OCCHIALI: SOTTOSCRITTA L’IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO DEL CONTRATTO. 180 EURO L’AUMENTO NEL TRIENNIO 2023-2025

 

Nella tarda serata di ieri, i rappresentanti di Anfao-Confindustria e la delegazione trattante dei sindacati del settore Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore occhiali ed occhialeria per il triennio 2023-2025, scaduto lo scorso 31 dicembre. Nel settore operano oltre 18.000 addetti in quasi 400 imprese. Nei prossimi giorni i lavoratori del settore voteranno l’intesa nelle assemblee delle aziende che applicano il contratto.

Parte salariale

L’aumento medio complessivo (Tec) previsto sottoscritto è di 180 euro. 167 euro l’aumento sui minimi (Tem) con riferimento al 4° livello, distribuiti in 3 tranche: 62 euro da maggio 2023; 48 euro da marzo 2024, 57 euro da febbraio 2025. E un montante complessivo di 4006 euro. Per quanto riguarda il welfare contrattuale sono previsti l’aumento dello 0,3% euro sulla previdenza integrativa (fondo Previmoda), 3 euro sull'assistenza sanitaria integrativa (fondo Sanimoda) e 2 euro destinati alla non auto sufficienza, tutto a carico delle imprese. L'intesa prevede l'aumento dell'elemento perequativo del 10%, per imprese che non praticano la contrattazione di secondo livello. Infine, 2 euro di aumenti su tutti ‘comportamenti organizzativi’.

Parte normativa

Sul tema delle norme e dei diritti, nell’accordo viene migliorata la tutela dei lavoratori sul tema dei diritti individuali allungando a 18 mesi il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattie gravi. Sul delicato tema della violenza di genere l’intesa prevede l’aggiunta di 2 mesi retribuiti a carico dell’azienda oltre a quanto già previsto dalla legge. Migliorate le azioni positive in materia di pari opportunità, infatti nel corso della vigenza del presente contratto, le Parti seguiranno lo sviluppo di un progetto dell’Osservatorio per agevolare la realizzazione, presso le aziende, delle buone pratiche e la loro diffusione a tutto il settore, con il coinvolgimento delle commissioni aziendali. Sono state, inoltre, normate le linee guida sulla partecipazione dei lavoratori e sullo Smart working.

Per quanto riguarda l’inquadramento al primo livello, l’intesa prevede il passaggio automatico dopo 6 mesi ai livelli superiori e un aumento nel triennio di 268 euro, portando il salario lordo mensile a 1559 euro.

Inoltre, sono state recepite le normative vigenti in tema di permessi ed è stata agevolata la conciliazione di tempi di vita e di lavoro per lavoratrici e lavoratori. Infine, importante l’introduzione del diritto alla formazione continua che prevede un pacchetto di 16 ore obbligatorie nel biennio per ogni lavoratore a carico dell’azienda.

Belluno, 29 aprile 2023

 

LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI DEL C.I.A.

  • FLESSIBILITA'                   

"Esonero per maternità obbligatoria e facoltativa" Prima dell'uscita in maternità scelta da effettuarsi su apposito modulo per giornate di flessibilità positiva da coprire con P.I.R. o P.N.R.

  • TRASPORTI                         

Luxottica si impegna a migliorare i servizi durante i sabati di flessibilità

  • BANCA ORE SOMMINISTRATI

Dal 2020 prevista Banca Ore sperimentale per un massimo di 50 ore

  • F.I.T.

Allungata scadenza al 32/12 dell'anno successivo

  • MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO NOTTURNO

50% diventa 60% se successivo allo straord. festivo notturno

  • PART-TIME

L'orario a 6 ore a giornata viene equiparato all'orizzontale per il quale è previsto lo sbilanciamenti di 1 unità ogni 100 addetti 

Finestra di 3 mesi nei quali viene garantito il part-time per il rientro dalla maternità e per assistenza a familiari di 1°grado in assenza di L. 104

Inserimento in graduatoria lavoratori con età superiore ai 55 anni

Aumento concessioni per L. 104 dal 2 al 4% per assistenza e dal 4 al 6% per invalidità personale

Possibili accordi di stabilimento per situazioni particolari o per il superamento della percentuale massima di concessioni

  • ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Dal 1°luglio 2019 assunzione di 1.150 lavoratori già in somministrazione con orario Part-Time Incentivato (37 ore medie settimanali)

  • NUOVO ORARIO P.T.I. (sperimentale)

Con servizio mensa e trasporto garantito

Orario a 37 ore medie settimanali su 5 giorni da lun. a ven.

Annualmente sudduiviso in 30 settimane a 8 ore e 22 settimane a 6 ore

Previste 30 ore di formazione obbligatoria durante l'orario a 8 ore

Importo lordo annuo forfettario di € 700 frazionato in 12 mensilità

  • RECEPIMENTO L.170/2010

Per D.S.A. Concessione orario di lavoro coerente per assistenza alle attività scolastiche e concessione di P.I.R. e P.N.R.

  • RIENTRO DALLA MATERNITA'

Orari agevolati e percorsi formativi per facilitare il rientro al lavoro

  • BANCA ORE ETICA

Potranno beneficiarne anche i dipendenti stessi

  •  INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

"Comportamenti organizzativi" Aumento di € 2 rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L.

  • FORMAZIONE

Rivolta a tutti i lavoratori

  • PREMIO DI RISULTATO

"Indice di Bilancio" Redditività migliorata con scaletta di riferimento fino al 15% Essilor/Luxottica. Per il 2019 nel caso fosse inferiore a quello Luxottica si valuteranno correttivi per non penalizzare i dipoendenti

"Indici di Sito" per il 2020 fino a € 300, per il 2021 2022 fino a € 350

  • AUMENTO PREMIO PER I SOMMINISTRATI

€ 600 con anzianità fino a 12 mesi

€ 700 con anzianità fino a 24 mesi

€ 750 con anzianità fino a 36 mesi

€ 950 con anzianità superiore ai 36 mesi

MAMME E PAPA' CHE LAVORANO

Dal 13 agosto lavoratori e lavoratrici possono contare su alcune importanti novità in materia di maternità, paternità e congedi parentali

Con il messaggio n.3066 del 4 agosto 2022, l'INPS ha infatti fornito le prime indicazioni in merito al d.lgs. n.105/2022 (in G.U. n.176 del 29 luglio 2022), con cui il Governo ha dato attuazione alla direttiva Direttiva UE 2019/1158 sulla tutela della genitorialità. Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte, che riguardano lavoratrici e lavoratori interessati dalla nascita di un figlio o dall'ingresso nel nucleo di un minore in adozione/affidamento.

LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI

  • Congedo di paternità obbligatorio:

    • 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore) retribuiti al 100%, fruibili dal padre lavoratore dipendente pubblico e privato a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi la nascita (o ingresso nel nucleo); per parti plurimi, il congedo è di 20 giorni lavorativi
    • il congedo può essere richiesto anche in caso di decesso perinatale del figlio, è riconosciuto anche quando si fruisce del congedo di paternità alternativo (sostituzione del congedo di maternità per morte, grave malattia o abbandono della madre) e anche in questo caso è coperto dal divieto di licenziamento
    • è necessario presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni dall’inizio dello stesso

  • Congedo parentale indennizzato:
    • fino a 9 mesi indennizzati al 30%, fruibili fino al compimento dei 12 anni del figlio/a e così ripartiti: 3 mesi per ciascun genitore (non trasferibili), più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dal singolo genitore per ogni figlio/a entro i 12 anni:
      • astensione solo della madre: 6 mesi
      • astensione solo del padre: 6 mesi* (*massimo 7 mesi se si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi)
      • astensione di entrambi: entro un massimo di 10 mesi* (*massimo 11 mesi, secondo astensione del padre)
      • astensione genitore solo: 11 mesi (di cui 9 indennizzati al 30%)
    • l'indennità al 30% spetta anche per i periodi successivi ai 9 mesi indennizzabili, ed entro i limiti di fruibilità, quando la retribuzione è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo, ovvero inferiore a 1.310 € per il 2022
    • la fruizione del congedo parentale non riduce ferie e riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia

 

LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

  • Congedo parentale Gestione Separata:
    • lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione
    • trattamento economico per un periodo pari a 3 mesi per ciascun genitore, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, fruibili entro i primi 12 anni di vita del figlio/a
    • i congedi fruiti da entrambi i genitori, anche se in casse diverse, non possono comunque superare complessivamente i 9 mesi
  • Congedo parentale autonomi:
    • 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del figlio/a

  • Indennità di maternità autonome e libere professioniste:
    • indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto in caso di complicanze della gravidanza o morbosità aggravabili dalla gravidanza


Dal 13 agosto 2022, pur in attesa dei dovuti adeguamenti dell'INPS, è comunque possibile fruire dei congedi nelle nuove modalità facendo richiesta al proprio datore di lavoro o committente e regolarizzando successivamente la fruizione tramite domanda telematica all’INPS. Anche i lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali.