Con il messaggio n.3066 del 4 agosto 2022, l'INPS ha infatti fornito le prime indicazioni in merito al d.lgs. n.105/2022 (in G.U. n.176 del 29 luglio 2022), con cui il Governo ha dato attuazione alla direttiva Direttiva UE 2019/1158 sulla tutela della genitorialità. Di seguito una sintesi delle principali novità introdotte, che riguardano lavoratrici e lavoratori interessati dalla nascita di un figlio o dall'ingresso nel nucleo di un minore in adozione/affidamento.
LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
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Congedo di paternità obbligatorio:
- 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore) retribuiti al 100%, fruibili dal padre lavoratore dipendente pubblico e privato a partire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e fino ai 5 mesi successivi la nascita (o ingresso nel nucleo); per parti plurimi, il congedo è di 20 giorni lavorativi
- il congedo può essere richiesto anche in caso di decesso perinatale del figlio, è riconosciuto anche quando si fruisce del congedo di paternità alternativo (sostituzione del congedo di maternità per morte, grave malattia o abbandono della madre) e anche in questo caso è coperto dal divieto di licenziamento
- è necessario presentare richiesta scritta al datore di lavoro con un anticipo di almeno 5 giorni dall’inizio dello stesso
- Congedo parentale indennizzato:
- fino a 9 mesi indennizzati al 30%, fruibili fino al compimento dei 12 anni del figlio/a e così ripartiti: 3 mesi per ciascun genitore (non trasferibili), più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dal singolo genitore per ogni figlio/a entro i 12 anni:
- astensione solo della madre: 6 mesi
- astensione solo del padre: 6 mesi* (*massimo 7 mesi se si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi)
- astensione di entrambi: entro un massimo di 10 mesi* (*massimo 11 mesi, secondo astensione del padre)
- astensione genitore solo: 11 mesi (di cui 9 indennizzati al 30%)
- astensione solo della madre: 6 mesi
- l'indennità al 30% spetta anche per i periodi successivi ai 9 mesi indennizzabili, ed entro i limiti di fruibilità, quando la retribuzione è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo, ovvero inferiore a 1.310 € per il 2022
- la fruizione del congedo parentale non riduce ferie e riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia
- fino a 9 mesi indennizzati al 30%, fruibili fino al compimento dei 12 anni del figlio/a e così ripartiti: 3 mesi per ciascun genitore (non trasferibili), più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dal singolo genitore per ogni figlio/a entro i 12 anni:
LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI E ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
- Congedo parentale Gestione Separata:
- lavoratori e lavoratrici iscritti alla Gestione separata in via esclusiva e non titolari di pensione
- trattamento economico per un periodo pari a 3 mesi per ciascun genitore, più ulteriori 3 mesi in alternativa tra loro, fruibili entro i primi 12 anni di vita del figlio/a
- i congedi fruiti da entrambi i genitori, anche se in casse diverse, non possono comunque superare complessivamente i 9 mesi
- Congedo parentale autonomi:
- 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del figlio/a
- 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita del figlio/a
- Indennità di maternità autonome e libere professioniste:
- indennità economica a partire dai due mesi precedenti il parto in caso di complicanze della gravidanza o morbosità aggravabili dalla gravidanza
Dal 13 agosto 2022, pur in attesa dei dovuti adeguamenti dell'INPS, è comunque possibile fruire dei congedi nelle nuove modalità facendo richiesta al proprio datore di lavoro o committente e regolarizzando successivamente la fruizione tramite domanda telematica all’INPS. Anche i lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali.