AMMORTIZZATORI IN DEROGA 2012 - VENETO

Accordo tra Regione, Sindacato e Imprese ritenuto, in alcuni punti, migliorativo rispetto a quello scaduto il 31.12.11

 

FEBBRAIO 2012 - CGIL VENETO 

 

CIG IN DEROGA 2012

  • Si applica a tutte le aziende e settori con alcune limitate esclusioni
  • Possono beneficiare del trattamento tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione
  • La Cig in deroga viene concessa per: crisi di mercato, mancanza di lavoro, mancanza di materie prime, eventi imprevisti e improvvisi. Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell’attività lavorativa.
  • Sono escluse dalla Cig in deroga le aziende cessate e/o in procedura concorsuale, fatto salvo i casi documentati di possibile ripresa dell’attività lavorativa, per favorire l’accesso ad altro ammortizzatore sociale, nel caso di aziende cessate che hanno terminato la Cig straordinaria per crisi aziendale per favorire la gestione dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione.
  • La durata della Cig è così prevista:
  1. fino ad un massimo di 180 giornate per le piccole imprese, l’artigianato, il commercio, le cooperative ecc.
  2. fino a 12 mesi per le aziende industriali con oltre 15 dipendenti e del commercio con oltre 50
  3. fino a 220 giornate per aziende aderenti a EEBB e altri casi specifici legati ad una particolare organizzazione del lavoro e dell’orario di lavoro
  4. nei casi di aziende cessate e/o in procedura concorsuale sono previste durate diverse.
  • La procedura di consultazione sindacale è quella prevista per la CIGO, fatta eccezione per il settore Artigiano, dove è prevista una procedura semplificata in base ad accordi regionali. La consultazione sindacale è obbligatoria in sede regionale nei seguenti casi:
  1. quando interessa 100 o più unità lavorative,
  2. nel caso di aziende cessate e/o in procedura concorsuale,
  3. nel caso di esuberi di aziende industriali e commerciali con oltre 50 dipendenti.
  • L’autorizzazione delle richieste di Cig avviene a cura della Regione Veneto, che periodicamente comunica all’’Inps gli elenchi delle aziende. Fermo restando che gli accordi sindacali possono prevedere la durata massima consentita con riferimento al settore coinvolto, le autorizzazioni da parte della Regione saranno concesse per periodi trimestrali, in proporzione al fabbisogno di ore richiesto.
  • Il pagamento viene effettuato direttamente dall’Inps. La legge prevede la possibilità di richiedere all’Inps il pagamento diretto anticipato fino a 4 mensilità, in attesa dell’autorizzazione da parte della Regione.
  • Per quanto riguarda i corsi di orientamento e formazione collegati alla concessione della Cig in deroga, l’accordo prevede che “il richiamo in servizio del lavoratore sospende l’obbligo di partecipazione a programmi di politiche attive” e la frequenza dovrà essere svolta nel corso del periodo di Cig richiesto. È stato inoltre specificato che i verbali di accordo sindacale possono prevedere il ricorso alla “formazione/riqualificazione specifica aziendale o interaziendale per i lavoratori in Cig” con l’indicazione di un programma formativo di massima.

MOBILITÀ IN DEROGA 2012 – Aventi diritto

Lavoratori licenziati o cessati nel 2012 che sono privi di sostegno al reddito (indennità di mobilità e/o DS ordinaria) hanno diritto a 8 mesi di indennità di mobilità in deroga

lavoratori che hanno esaurito la DS ordinaria nel 2012 e sono ancora disoccupati hanno diritto a 6 mesi di mobilità in deroga 

lavoratori in mobilità L. 223/91 con indennità fino a 12 mesi che hanno esaurito il trattamento, se ancora disoccupati hanno diritto ad ulteriori 6 mesi di mobilità in deroga

lavoratori in mobilità L. 223/91 che esauriscono il trattamento nel 2012 e che maturino il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi, hanno diritto ad un periodo di mobilità in deroga fino ad un massimo di 12 mesi

ai lavoratori ultracinquantenni è concesso un ulteriore periodo di 12 mesi di mobilità in deroga, qualora entro tale periodo maturino i requisiti per accedere alla pensione

Rimane confermato il requisito di 12 mesi di anzianità aziendale e 6 mesi di effettivo lavoro per aver diritto alla mobilità in deroga, ad eccezione dei lavoratori in somministrazione per i quali si fa riferimento all’anzianità di settore nel periodo di riferimento.

La domanda di mobilità in deroga va presentata entro 68 giorni dal licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, con le seguenti modalità:

  • presentandosi al Centro per l’Impiego del proprio domicilio per iscriversi nell’apposita lista di mobilità in deroga e rilasciando la DID (dichiarazione di immediata disponibilità);
  • inviando la domanda di mobilità in deroga per via telematica all’INPS territorialmente competente, avvalendosi di un patronato sindacale per la compilazione della stessa. I lavoratori che beneficiano dell’indennità di mobilità in deroga sono tenuti a partecipare ai corsi di politica attiva del lavoro promossi dalla Regione.

 

ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLE SOSPENSIONI NEL SETTORE ARTIGIANO LEGGE 2/2009

CGIL, CISL e UIL, Confartigianato, Cna e CasaArtigiani, hanno sottoscritto l’intesa sulle procedure per l’attivazione delle sospensioni per mancanza di lavoro nell’anno 2012. L’accordo va in vigore il 1° gennaio 2012 e scade il 31 dicembre 2012.

L’applicazione di tale accordo riguarda la richiesta di periodi di sospensione dal lavoro, previsti dalla L. 2/2009 fino ad un massimo di 90 giornate annue, per i quali è previsto l’intervento integrativo di EBAV (Ente Bilaterale Artigianato Veneto), a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti per la DS ordinaria. È escluso il settore edile per il quale è previsto l’intervento delle Casse Edili.

Nella fase di avvio della procedura di sospensione, le Associazioni Artigiane hanno l’obbligo di trasmettere alle OO.SS. e all’EBAV le richieste pervenute. I lavoratori hanno diritto di essere assistiti da almeno un’organizzazione sindacale durante la fase di consultazione.

I lavoratori hanno diritto di essere informati e coinvolti durante la procedura di sospensione e di avere dall’azienda copia della domanda di sospensione inviata all’Inps con allegata richiesta di DS ordinaria.

Le OO.SS. assisteranno i lavoratori sia nella fase di consultazione sindacale per la verifica dei motivi della sospensione, sia nella redazione delle domande di sussidio e di successivo inoltro all’EBAV attraverso i propri sportelli.

Durante il periodo di sospensione per mancanza di lavoro, i dipendenti conservano il posto di lavoro fino alla scadenza di detti periodi. Durante i periodi di sospensione i dipendenti potranno essere richiamati al lavoro.

Modalità di accesso al contributo EBAV per sospensioni

Sulla base della ricognizione operata sulla consistenza dei fondi categoriali le erogazioni vengono così definite:

1°gruppo Acconciatura,Alimentazione,Autotrasporto,Concia,Grafici,Odontotecnici,Panificatori,Impr. di Pulizia, Settori scoperti: la prestazione sarà erogata da EBAV per la durata di 90 giorni per dipendente per tutto l’anno 2012.

2° gruppo TAC, Ceramica, Legno, Metalmeccanica,Occhialeria: la prestazione sarà erogata da EBAV per la durata massima di 90 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio sino al 30 aprile 2012.

3° gruppo Pulitintolavanderie,Vetro,Chimica,Orafi, Marmo Lapidei: la prestazione sarà erogata da EBAV per la durata massima di 90 giorni per dipendente nel periodo dal 1 gennaio sino al 31 marzo 2012.

Le richieste di CIG in deroga per il settore Artigiano avranno quindi decorrenza a partire dal giorno successivo alla data stabilita ai precedenti punti 1, 2 e 3.

 

Va ricordato che dal 1° gennaio possono accedere alla Cig in deroga tutti i settori che rientrano nel campo degli ordinari ammortizzatori e che hanno esaurito il periodo di Cigo e Cigs previsto, ovvero quei settori esclusi da tale disciplina dove non vi è la presenza di Enti bilaterali che hanno previsto la prestazione e le risorse per integrare il sostegno al reddito di cui all’art. 19 comma 1 della Legge 2/2009.

 

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